Un ricordo dei nostri cinque anni nella scuola primaria corredato di fatti rilevanti, curiosi, divertenti , storici, ...del mondo. IL BLOG DIDATTICO DI MAESTRA MARINA
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REFERENDUM
La parola referendum riprende il gerundio latino del verbo refero, "riferisco" , e indica comunemente lo strumento attraverso cui il corpo elettorale viene consultato direttamente su temi specifici; esso è uno strumento di democrazia diretta, consente cioè agli elettori di fornire - senza intermediari - il proprio parere, o la propria decisione, su un tema oggetto di discussione.
Si differenzia dal plebiscito, in quanto il suo uso è regolamentato e può anche essere di uso frequente. In Italia il referendum abrogativo è previsto dall'art. 75 della Costituzione. Il testo costituzionale prevede fondamentalmente tre tipologie di referendum: abrogativo, territoriale e costituzionale.
In sede di Assemblea costituente il referendum venne pensato quale strumento di utilizzo sporadico, le trasformazioni del panorama politico italiano nel tempo trascorso all'epoca dell'adozione della relativa legge di attuazione hanno portato tuttavia ad un ricorso sempre più frequente all'istituto che ha, conseguentemente, mutato profondamente i suoi tratti originari.
L'approccio adottato nella Costituzione Italiana è normalmente riservato all'abrogazione di leggi ordinarie. Solo in caso di modifiche alla Costituzione può essere indetto un referendum costituzionale (Art. 138 Cost), di natura invece confermativa. In ambedue i casi il referendum appare orientato a proteggere l'ordinamento dello stato più che a stimolare l'innovazione legislativa.
Le richieste di referendum sono soggette un duplice controllo, il primo, di tipo meramente tecnico, da parte dell'Ufficio centrale per il referendum, organo istituito dalla Legge n. 352/1970. Al controllo svolto dall'Ufficio centrale fa quindi seguito il giudizio circa l'ammissibilità delle richieste, spettante alla Corte costituzionale così come disposto dalla L.cost n. 1 /1953, ruolo questo che va quindi ad aggiungersi a quelli già previsti all'art.134 Cost.
Il 2 giugno 1946 in Italia si svolse il primo referendum istituzionale. Gli italiani furono chiamati a scegliere tra repubblica e monarchia.
Articolo 1 della Costituzione Italiana
« L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. » | |
L’articolo 1 fissa in modo solenne il risultato del referendum del 2 giugno 1946: l’Italia è una repubblica.
I caratteri che distinguono la forma repubblicana da quella monarchica sono soprattutto due:
- L’elettività
- La temporaneità delle cariche pubbliche.
l primo articolo sottolinea in modo particolare, oltre l'identità repubblicana dello Stato, come la Nazione sia fondata sul lavoro.
Prima di arrivare alla forma tuttora vigente, vennero esposte varie proposte. La prima, presentata dal deputato Mario Cevolotto ometteva la formula "...fondata sul lavoro" e venne presentata il 28 novembre 1946. Questa, però, non piacque alla quasi totalità dei membri dell'Assemblea e venne definita algida e carente dei tratti precisi del nascente Stato Italiano. FuAldo Moro a chiedere di inserire un riferimento al lavoro.
Palmiro Togliatti presentò una seconda proposta: "L'Italia è una Repubblica democratica di lavoratori". Ma anche questo emendamento venne bocciato.
Ma fu il democristiano Amintore Fanfani a presentare la formula attuale che fu appoggiata dal Partito Comunista Italiano e dal Partito Socialista Italiano.
L'articolo 1 della Costituzione Italiana venne approvato nella sua interezza il 22 marzo 1947 dando finalmente un'identità alla nascente Repubblica.